24-01-2008 - ESTETISTA QUALIFICAZIONE


ESTETISTA QUALIFICAZIONE

Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.

Legge 1/90.
Qualifica professionale riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e Autorizzazione amministrativa Comunale Legge 1/90.
 
Serve tessera sanitaria per il titolare e tutti gli addetti.

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
La legge 4 gennaio 1990 n. 1, ha sancito una serie di appositi requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività quali:

1) corsi di qualificazione regionale (2 anni e minimo 1800 ore) seguiti da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento in un'impresa di estetista, con lo svolgimento di un esame teorico pratico finale.

2) un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista della durata prevista dala contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore.

3) Svolgimento di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro, o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi.

La CRA del Veneto con delibera del 23.5.2001 ha stabilito che anche un lavoratore qualificato part-time che in un periodo di più di tre anni abbia svolto un numero di lavoro pari a quello che presta un lavoratore a tempo pieno in tre anni abbia diritto a sostenere l'esame dopo aver frequentato l'apposito corso regionale. Si fa presente che la legge richiede che il lavoro sia stato prestato durante il quinquennio antecedente l'iscrizione al corso pertanto non si possono considerare utili, al fine di raggiungere il monte ore equivalente a tre anni di lavoro a tempo pieno, gli eventuali periodi di lavoro prestati prima del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso.
La sintesi allegata aiuterà ad avere un quadro d'insieme per la richiesta dei requisiti professionali.